Ricorso contro sanzioni amministrative per violazione del codice stradale (codice 0810260)
Informazioni generali
- Titolo
- Ricorso contro sanzioni amministrative per violazione del codice stradale (codice 0810260)
- Oggetto
Quando a seguito di infrazioni al Codice della Strada si viene sanzionati si puo' presentare ricorso al Prefetto o, al Giudice di Pace.
Non è possibile percorrere entrambe le modalità.
Qualora si riscontrino vizi palesi, è possibile inoltrare una istanza scritta al Comando di Polizia Locale che, previa istruttoria, procede in via di autotutela amministrativa all'annullamento dell'atto- Requisiti richiesti
I soggetti legittimati a proporre il ricorso sono:
A) il conducente del veicolo (trasgressore) se identificato;
B) l'obbligato in solido:
- il responsabile in solido del veicolo oggetto della violazione (art. 196 del Codice della Strada);
- l'intestatario del contrassegno di identificazione del ciclomotore;
- genitore o tutore di minore od incapace che ha commesso la violazione. Il termine per proporre ricorso al Giudice di Pace competente, anche a mezzo del servizio postale, e' fissato in 30 giorni mentre per il Prefetto e' fissato in sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.- Modalità di richiesta
Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato mediante deposito dello stesso alla Cancelleria situata in Via R.Gotti, 21 a Pontedera o mediante raccomandata inviata allo stesso indirizzo.
Il ricorso al Prefetto va presentato direttamente al Prefetto di Pisa Piazza Mazzini, 7 56100 PISA in carta semplice o mediante raccomandata al Comando P.L.- Documentazione
La documentazione richiesta per presentare il ricorso al giudice di pace è la seguente:
- ricorso in carta libera completo e firmato
- verbale in originale
- n. 5 fotocopie del ricorso,
- n. 5 fotocopie della contravvenzione
- n. 5 fotocopie della busta, se l’atto è stato ricevuto per posta, oppure il certificato dell’Ufficio postale.
La documentazione richiesta per presentare il ricorso al Prefetto è la seguente:
ricorso in carta libera
Dettaglio erogazione
- Costi erogazione
- Modalità erogazione
In caso di ricorso al Giudice di pace il procedimento si conclude con la sentenza del giudice.
In caso di ricorso al Prefetto il procedimento si conclude: con ordinanza di ingiunzione se non accolto, con ordinanza di archiviazione se accolto.- Durata erogazione
- Ricorso al prefetto: 120 giorni
Ricorso al Giudice di Pace: i termini sono stabiliti dal Giudice.
Riferimenti uffici
- Struttura
- Area Polizia Locale
- Responsabile procedimento
- Tarulli Daniele
- Responsabile del provvedimento finale
- Tarulli Daniele
- Responsabile correttezza
- Radi Simonetta
- Incaricati
Ulteriori informazioni
- Indicazioni
Di norma chi ha gia' pagato non puo' fare ricorso. Il ricorso è ammesso sull'intero verbale e non soltanto per la decurtazzione dei punti sulla patente.
Non si puo' fare ricorso contro l'avviso di violazione (l'avviso trovato sul parabrezza) ma occorre attendere la notifica del verbale.
Il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato. La sentenza del Giudice di Pace e' appellabile in Tribunale.
La decisione del prefetto può essere impugnata davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Il ricorso contro una sanzione promosso davanti al Prefetto rende inammissibile quello davanti al Giudice di Pace.
Per qualsiasi informazione relativa al ricorso davanti al Giudice (data dell'udienza, rinvii etc.) rivolgersi alla cancelleria del Giudice di Pace- Normativa
Artt. 203 e 204 bis del D.Lvo 285/1992 (nuovo codice della strada)
- Note
- Link
- Documenti allegati
Classificazioni
- Classi / Materie
- Società e politiche sociali > Polizia municipale
- Eventi / Servizi